Uno dei temi molto esplorati dalla protezione dei dati personali è quello del delicato bilanciamento che si attua nel rapporto di lavoro. Il datore di lavoro tratta necessariamente dati personali dei propri dipendenti (è un fatto intrinsecamente legato alla sua posizione lavorativa) e molti datori di lavoro devono anche occuparsi di trattare dati sanitari nell’ambito della verifica periodica dell’idoneità lavorativa.
Per alcune categorie di lavoratori si attua poi la sorveglianza sanitaria che prevede periodici esami nei quali si verifica l’assenza di condizioni ostative. Leggo che tale tema si sta estendendo anche a controlli di natura psicologica nei confronti dei docenti, e leggo pure che si usa come argomento per rendere questo tema improponibile la “privacy“:
E c’è ancora un’altra questione ancora più complessa che si scontra con la normativa sulla privacy: supponiamo che lo psicologo accerti che l’insegnante X necessita di una qualche forma di “intervento”, come dovrà procedere? Ovviamente non potrà darne comunicazione al datore di lavoro che in nessun caso potrà conoscere gli esiti degli accertamenti.
Un caso classico in cui con superficialità di usa un argomento pretestuoso e fallace per rifiutare qualcosa. Non entro nel merito della questione che è delicata e ricca di problemi e criticità, ma è sbagliato, ingannevole e superficiale dire che “le norme sulla privacy” renderebbero improbabile un monitoraggio psicologico dei docenti, ci sono molte categorie che sono già sottoposte a questo tipo di controllo e viene attuata, per quanto in modo molto articolato, con piena tutela dei reciproci diritti.