Il 20 gennaio sera una bambina è stata ricoverata in un ospedale nel reparto di rianimazione. Dai racconti forniti dai genitori sembrerebbe che nel bagno di casa sua, dove viveva con i genitori e una sorella, abbia stretto al proprio collo una cintura elastica provocandosi un soffocamento che, dopo alcune ore di coma è risultato comunque fatale.
I genitori hanno raccontato che, a parer loro, la figlia si stava riprendendo con il cellulare per inserire il filmato su Tik Tok, e immaginano che avesse aderito ad una sorta di competizione emulativa che l’ha spinta ad indursi il soffocamento con la cintura elastica.
La procura ha aperto il fascicolo, sequestrato il telefono che, secondo fonti giornalistiche, la bambina aveva ricevuto in dicembre in regalo dai genitori. Il telefono dovrà essere oggetto di una perizia forense, nella quale il primo ostacolo è superare il codice di sblocco che i genitori non conoscono.
Il 22 gennaio, l’Autorità Garante per la protezione dei dati personali è intervenuta nell’ambito di una istruttoria che riguarda Tik Tok, e con proprio provvedimento ha imposto una limitazione del trattamento a Tik Tok, chiedendo che il titolare proceda ad una limitazione:
provvisoria del trattamento, vietando l’ulteriore trattamento dei dati degli utenti che si trovano sul territorio italiano per i quali non vi sia assoluta certezza dell’età e, conseguentemente, del rispetto delle disposizioni collegate al requisito anagrafico;
Un controllo superficiale effettuato il 26 gennaio pare non avere ottemperato del tutto a questa disposizione, per quanto questa risulti effettivamente di difficilissima attuazione.
Il provvedimento del 22 gennaio viene da lontano, l’istruttoria dell’Autorità è cominciata a marzo 2020 ed è sfociata in un provvedimento del 22 dicembre 2020 con il quale sono stati posti degli interrogativi a Tik Tok per cui è attesa risposta il 29 gennaio.
Il caso citato all’inizio non ha preoccupato solo l’Autorità Garante ma ha agitato un lieve dibattito a livello nazionale con proposte che, per l’ennesima volta, sono sfociate in idee che puntano alla registrazione degli utenti di servizi solo previo accertamento delle identità. Molti esponenti si sono espressi anche in modo poco informato pensando che semplici norme di divieto possano essere efficaci e ignorando alcuni aspetti della realtà odierna circa l’uso di social network e altri servizi digitali tramite telefoni e computer.
Nelle righe che seguono proverò ad ipotizzare quali reali pericoli si stanno palesando o si sono già palesati, e poi inquadrerò i rilievi sostanziali mossi a Tik Tok da parte dell’Aurorità Garante.
Non v’è alcun dubbio che un uso incauto di qualsiasi servizio (anche analogico) comporta dei rischi. I social network non di rado sono improntati ad una immediatezza che per scelta anche meditata di chi li gestisce, tende a nascondere i pericoli e la doverosità di certe precauzioni.
In ogni caso è evidente che i social network non sono posti adatti a bambini. Persino Tik Tok, Facebook, Instagram e Snapchat, dicono apertamente di offrire dei servizi che non sono adatti ai minori di tredici anni e quindi dove la loro presenza non è consigliabile.
I minori quindi che utilizzano questi servizi stanno agendo ignorando delle cautele che, pur essendo non sempre escplicite ed evidenti, al tempo stesso sono comunque presenti e scattano in modo chiaro dal momento che l’indicazione di una data di nascita anteriore ai tredici anni, porta all’esclusione dalla registrazione.
Quindi, ogni minore di tredici anni che è iscritto ad uno di questi servizi lo fa dopo avere mentito sulla propria identità ed età.
Al tempo stesso però è indubbiamente vero che i minorenni che utilizzano quotidianamente i social network sono milioni, Nielsen stima che possano essere più di un milione ogni mese, e non possiamo sapere quanti degli utenti che si collocano siano nella fascia 13-18 siano in verità inferiori ai tredici anni, ma il fenomeno esiste e non è del tutto marginale.
Il caso di cronaca vede una bambina deceduta per un incidente. Non sappiamo se con responsabilità penali di terzi, ma certamente è un incidente che, anche qualora non avesse dei responsabili diretti, è tragico e profondamente doloroso.
Quello che però non è provato è la correlazione con Tik Tok o altro servizio legato ad Internet. E questo vale per questo caso ma anche per altri.
Al tempo stesso qualora ci fosse una labile correlazione provata o anche una diretta correlazione provata, dobbiamo comprendere se e quanto questo porta ad una responsabilità oggettiva, ad una chiamata in causa diretta da parte di chi gestisce questi servizi.
Se si fa una ricerca su Internet con Google usando i termini “muore imitando superman” si trovano riportati diversi casi di cronaca del passato che citano incidenti tragici avvenuti che vedono protagonisti dei bambini, molto piccoli, che per suggestioni o emulazioni sfortunate, hanno rischiato la vita o sono persino morti in alcuni casi. Sono casi marginali e del tutto infrequenti ma purtroppo che si sono verificati.
Nessuno ha mai incolpato di questi accaduti Superman o altro fumetto o altra figura fantastica di superereoe e nemmeno i produttori dei film o dei fumetti relativi. E, per fortuna aggiungerei, non ha avuto alcun successo il tentativo di chiamare in responsabilità per fatti criminali avvenuti, i produttori e gli autori di Natural Born Killers film che ha visto alla regia Oliver Stone e Quentin Tarantino alla sceneggiatura.
Personalmente trovo che una parte non indifferente dell’Autorità Garante dovrebbe essere indirizzata alla responsabilizzazione degli adulti perché si rendano conto che, consentire ad un minore di tredici anni di usare Tik Tok, Facebook e Instagram, significa consentire ad un bambino di frequentare un postribolo, un club di poker, un club di cinefili appassionati di film horror o una fonderia.
Sono posti così poco adatti a bambini che gli stessi gestori del luogo, che hanno l’interesse ad allargare il più possibile la propria base utenti, avvertono i bambini di non iscriversi.
Un bambino di dieci anni che usi un telefono moderno ha accesso ad un dispositivo che è connesso ad Internet. Usa una SIM che – per legge – non può essere a lui intestata, questa SIM fa riferimento ad un contratto che non lo vede come parte, perché per legge non può esserne parte.
Ci sono quindi molti avvertimenti per chi esercita la funzione genitoriale, che quello che si sta consentendo ha dei profili di rischio e penso che ci siano certamente e inevitabilmente dei minori che possono ingannare, superare i controlli, e aggirare i divieti compiendo accessi e indagini su Internet.
Sinora, nel dibattito che si è ascoltato troppe persone hanno semplicemente pensato che la soluzione possa essere un divieto di utilizzo o, ancora una volta, l’uso di documenti univocamente associati alla creazione di un profilo utente.
Se si deve fronteggiare il fenomeno di minori che si iscrivono a servizi aggirando un divieto esplicito, mi chiedo cosa li frenerebbe, dato che sono, di fatto, proprietari di un telefono connesso ad Internet con l’autorizzazione genitoriale, di trafugare la carta d’identità di un genitore (o anche di usarla con il suo permesso) per registrarsi a tale servizio.
Questo sistema quindi non credo sia efficace per frenare il timore che minori siano danneggiati da ambienti non consono alla loro età.
Ma prima che pensare a nuove norme che il legislatore degli ultimi lustri, pensa siano sempre utili, sempre migliori quando impongono sanzioni più draconiane e sempre efficaci per il solo fatto di essere state scritte, trovo che sia più utile valutare come funzionino le norme esistenti e se siano state rispettate.
E anche quanto sia possibile farle rispettare.
Nei provvedimenti di gennaio e di dicembre l’Autorità Garante ha espresso rilievi su questi aspetti:
In effetti Tik Tok consente l’iscrizione a tutti gli utenti che abbiano compiuto tredici anni per evitare la registrazione di minori di tredici anni, invita gli utenti a comunicare la propria data di nascita allo scopo preciso di costringerli ad una dichiarazione falsa qualora chi desidera iscriversi ha meno di tredici anni.
Questa scelta di consentire la registrazione dei minor di quattordici anni, ignora completamente che la legislazione italiana, che ha attuato una deroga prevista dal Regolamento, consente l’iscrizione di minori di quattordici anni, solo previo accertamento che il consenso sia espresso da qualcuno che eserciti la funzione genitoriale.11L’articolo del Codice Privacy è il 2-quinquies, che attua una deroga prevista dal Regolamento all’art. 8
Si può comprendere come sia facile per un/una minore di tredici anni (come nel caso riportato in apertura), iscriversi: gli basta dichiarare una data di nascita falsa (anteriore a quella reale), effettivamente gli serve anche avevere accesso ad un servizio di posta elettronica o a un numero di cellulare, infatti dopo la prima fase di registrazione il sistema invia un codice che validerà l’iscrizione. Ovviamente, questa procedura è perfettamente aggirabile da un minore di tredici anni a cui sia stato consegnato un telefono connesso ad Internet di cui abbia pieno accesso.
L’informativa resa agli utenti non è particolarmente scorrevole (sono 14 pagine dattiloscritte e 4.710 parole nella versione oggi resa disponibile del Luglio 2020). È sì presente una versione sintetica, ma è al tempo stesso evidente e chiaro che è scritta in un linguaggio destinato non solo a persone adulte, ma anche a persone adulte che hanno facilità di comprendere i molti aspetti che sono semplicemente impliciti nelle righe scritte da Tik Tok, anche usando con disinvoltura un linguaggio non sempre chiaro ed esplicito.
Le impostazioni predefinite prevedono per un utente che si registra, un profilo pubblico e il consenso a pubblicità personalizzate, è vero che le impostazioni possono essere variate, ma è vero che non viene chiesta attenzione a questi aspetti da parte dell’app (che ho verificato su iOs), e non viene raccolto alcun consenso specifico.
Tutti i rilievi mossi dall’Autorità Garante appaiono fondati. Quello che lascia perplessi è la scelta di imporre una limitazione di trattamento che tecnicamente richiedere, di fatto, una massiccia operazione di raffronto, di raccolta e validazione di dati personali originariamente non accertati.
Nei giorni scorsi ho cercato di accertare se questa limitazione sia attiva, e il dubbio è che ancora diversi contenuti siano inseriti e resi pubblici da minori di quattordici anni o comunque con il coinvolgimento di molti minori di tredici anni.22 Il provvedimento non specifica se i dati per cui sia attiva la limitazione di trattamento riguardano solo gli utenti o anche i filmati che ritraggano minori di tredici anni. L’indeterminatezza dell’obbligo farebbe propendere quasi per la seconda ipotesi, ma, nonostante i video siano classificati e analizzati da bot, credo che per il titolare del trattmento sia ai limiti dell’oggettivamente impossibile imporre una limitazione che non riguardi solo gli utenti ma anche i contenuti. Quando alla limitazione per gli utenti, posto che qualsiasi utente iscritto ha dichiarato, al momento dell’iscrizione, di avere già compiuto tredici anni, Tik Tok ha la difficoltà di individuare tra i propri utenti, anche quelli che hanno dichiarato sedici anni (o quindici) avendone in realtà meno di quattordici (e il caso di cronaca testimonia come esistono utenti attivi con dieci anni).
Oltre a questo desta qualche perplessità l’adozione di un simile provvedimento:
CONSIDERATO che recenti articoli di stampa hanno riportato la notizia del decesso di una bambina di 10 anni a seguito di pratiche emulative messe in atto in relazione alla sua partecipazione alla predetta piattaforma e che l’iscrizione alla stessa non risulta essere stata sin qui smentita dalla Società;
Va ricordato che, tristemente, non esiste alcuna ragione per la tutela dei dati personali della minorenne deceduta. Il diritto alla protezione dei dati personali non si estende, in un caso come questo, a dopo il decesso. Al tempo stesso va ricordato che, sinora, non c’è alcuna correlazione certa tra quanto avvenuto ed alcun social network.
Gli articoli di stampa richiamati dall’Autorità Garante in verità fanno illazioni, non riferiscono alcuna fonte certa (i genitori stessi non hanno alcuna informazione ma solo delle vaghe idee che sono certamente confuse dal dolore e lutto tremendo che hanno patito), ed anzi fanno riferimento ad articoli e notizie che già più volte, in passato, sono state ritenute, dopo un primo momento, casi di allarmismo esagerato.
È certamente vero che la violazione formale di Tik Tok è documentata in modo evidente: il titolare del trattamento consente ai tredicenni di registrarsi e non accerta in alcun modo che la loro registrazione avvenga con il consenso e l’assistenza di chi esercita la legittima potestà genitoriale.
Tik Tok quindi non rispetta la norma Europea e nemmeno quella nazionale (che è più permissiva visto che ha abbassato il limite da 16 anni a 14).
In difesa di Tik Tok, dovendo ammettere la censura di avere consentito l’iscrizione di tredicenni, si può dire che per ogni utente raccolgono la data di nascita e che legittimamente si basano su quella indicazione essendo allo stato dell’arte, altre soluzioni, tecnicamente troppo onerose.
Nel dibattito pubblico il caso di cronaca ha scatenato una serie di idee molte delle quali preoccupanti: non è certo ragionevole e consigliabile risolvere il problema ponendo a queste società (Tik Tok e non solo), l’onere di trattare ulteriori dati personali, peggio se identificativi, peggio ancora se identificativi che accertano identità ed età.
Tik Tok è società di diritto irlandese con sede a Dublino. Lì ha fissato il suo stabilimento principale, tuttavia è informazione nota al pubblico che la società è controllata (forse interamente partecipata) da Byte Dance società avente sede legale a Pechino e quindi totalmente appartenente al diritto e all’influenza della Cina Popolare.33Il trasferimento dei dati personali fuori dall’UE e verso stati per i quali non è stata dichiarata l’adeguatezza (ai sensi dell’art 45 del RGPD) deve essere soggetto a garanzie adeguate sottoscritte da clausole particolarmente vincolanti. Nel caso della Cina Popolare, senza che mai ci sia stato – ancora – un pronunciamento ufficiale, è legittimo ipotizzare che sia impossibile offrire delle effettive garanzie: in particolare lo stato Cinese non riconosce legittimità alcuna, pare, all’inviolabilità del domicilio digitale, e richiede in molti casi un accesso diretto ai dati conservati nei confini controllati. Del resto i principi alla base della protezione dei dati personali delle norme nate in UE non possono ontologicamente essere recepiti in un ordinamento che è ancora improntato ad una superiorità e preminenza assoluta dello stato sugli interessi dei privati.
Circa il trasferimento dei dati l’informativa di Tik Tok dice:
I dati personali che raccogliamo presso di te saranno trasferiti e archiviati in una destinazione al di fuori dello Spazio Economico Europeo (“SEE”).
Laddove trasferiamo i tuoi dati personali in paesi al di fuori dello SEE, lo facciamo ai sensi di contratti modello della Commissione Europea per il trasferimento di dati personali in paesi terzi (vale a dire clausole contrattuali standard) ai sensi della Decisione della Commissione 2004/915/CE o 2010/87/UE (a seconda dei casi) o in linea con il meccanismo di sostituzione approvato ai sensi della normativa UE. Per una copia di queste Condizioni Contrattuali Standard, ti invitiamo a contattarci tramite il modulo su https://www.tiktok.com/legal/report/privacy
Il titolare non sta affatto specificando alcun ruolo per il trattamento, né viene evidenziato il ruolo (eventuale) della casa madre, né viene spiegato in quali Paesi vengono trasferiti o per quali finalità o per quali tempi. È quindi evidente che questa parte dell’informativa non rispetta la clausola dell’art. 13 del Regolamento:44L’art. 13 è la norma che contiene le informazioni che il titolare del trattamento deve rendere disponibili all’interessato, alla lettera f) del primo paragrafo si specifica che il titolare deve comunicare: “ove applicabile, l’intenzione (…) di trasferire dati personali a un Paese terzo o a un’organizzazione internazionale e l’esistenza o l’assenza di una decisione di adeguatezza della Commissione, o nel caso dei trasferimenti di cui all’articolo 46 o 47, o all’articolo 49, secondo comma, il riferimento alle garanzie appropriate o opportune e i mezzi per ottenere una copia di tali dati o il luogo dove sono stati resi disponibili”
L’Autorità Garante non ha evidenziato criticità o difetti rispetto all’indicazione del titolare del trattamento, eppure l’indicazione è tutto fuorché chiara, sia in termini formali (non si usa mai l’espressione “titolare del trattamento“) che in termini sostanziali:
Benvenuto in TikTok (la “Piattaforma”). È nostro impegno proteggere e rispettare la tua privacy e questa informativa stabilisce le basi su cui trattare i dati personali che raccogliamo dall’utente o che lo stesso ci fornisce. Laddove si faccia riferimento a “TikTok”, “noi” o “ci”, nella presente Informativa sulla Privacy, si alluderà a TikTok Technology Limited, una società con sede legale in Irlanda (“TikTok Ireland”), e TikTok Information Technologies UK Limited (“TikTok UK”), una società con sede legale nel Regno Unito.
Come si può notare nessun riferimento alla società controllante, nessun riferimento alle società o ai rapporti tra loro. Più in avanti, indicando il riferimento per i contatti, si ripeteranno le stesse informazioni.
L’Autorità Garante ha stigmatizzato il comportamento di Tik Tok e il fatto che si è scelto di consentire la registrazione di minorenni anche minori di quattordici anni, senza rispettare le cautele e le misure di garanzia che il Regolamento e la norma nazionale prescrivono.
Tuttavia devo dire che un esame veloce fatto sui più diffusi popolari servizi di connessione sociale esistenti su Internet ha dato identici risultati.
Servizio | Età minima | Procedura |
13 anni | indic. data di nascita | |
13 anni | indic. data di nascita | |
Snapchat | 13 anni | indic. data di nascita |
Tinder | 18 anni | indic. data di nascita |
In più, Instagram mette delle indicazioni per aiutare/assistere i genitori i cui figli si siano registrati, tali indicazioni sono certamente coerenti con le politiche aziendali di Facebook ma sono in esplicito disprezzo delle norme esistenti in UE e in Italia:
Comprendiamo le tue preoccupazioni sull’uso della nostra applicazione da parte di tuo figlio o tua figlia, ma purtroppo non possiamo fornirti l’accesso al suo account né intraprendere alcuna azione sull’account in seguito alle tue richieste. In generale, le leggi sulla privacy non ci consentono di fornire l’accesso non autorizzato a un account a una persona diversa dal titolare.
Tieni presente che tutti gli utenti di età superiore ai 13 anni sono autorizzati ad avere un account e rientrano nell’ambito di questa normativa.
In altre parole sta affermando ak genitore di un tredicenne, che non ha alcuno strumento per amministrare l‘account che il figlio ha registrato presso di loro, ignorando completamente che questa registrazione è avvenuta violando una norma imperativa e tenendo un comportamento illecito che, in qualche modo, vede Facebook corresponsabile.
Come si può vedere tutti i servizi, incluso Tinder, si accontentano di una autodichiarazione dell’utente e non accertano in alcun modo la correttezza o veridicità di questo dato personale comunicato.
In questo contesto fa eccezione Google che, qualora si voglia registrare un account a nome di un minore di quattordici anni, chiede che la registrazione sia assistita anche da un genitore che avrà a disposizione qualche strumento di controllo e co-gestione dell’account.
Google ha quindi preso consapevolezza dell’esistenza di una norma e cerca di farvi fronte.
Quando ho iniziato a scrivere queste righe mi chiedevo, sibillinamente, se l’Autorità Garante avesse deciso che il problema riguardasse solo Tik Tok, dato che, come ho notato sopra, identicamente a Tik Tok agiscono anche tutti gli altri principali giocatori del mercato.
Certo, il Garante si è lamentato anche di altri aspetti che certamente riguardano Tik Tok in modo più specifico, certamente Facebook è in grado di offrire migliori garanzie sul trasferimento dei dati (non esente da problemi tuttavia).
L’Autorità Garante nella data del 27 gennaio ha iniziato a chiarire questa domanda: Facebook e Instagram sono i due servizi che saranno interessati da un fascicolo che ha lo scopo di accertare la presenza di minori e le misure di sicurezza adottate.
Lo stato dell’arte, tuttavia, non mi pare che offra soluzioni sicure per accertare l’identità degli utenti. È vero che si può mentire sulla propria data di nascita, ma è vero anche che, all’atto della registrazione è difficile pensare ad un sistema che possa evitare la presenza di un terzo (sia esso un soggetto o un documento affidabile), ed è vero che a quel punto, caricheremmo i titolari di questi servizi di ancora più dati da archiviare.
L’emergenza sanitaria non è arrivata in modo del tutto improvviso, l’abbiamo sentita sussurrare, poi parlare lontano, poi ha iniziato ad avvicinarsi a falcate ampie seppur silenziose; quando la sua voce ha cominciato a suonare a meno di un metro da noi, molta parte del Paese è rimasta stupita. E ci siamo trovati impreparati su molti aspetti e fronti.
Abbiamo dovuto scegliere di tenerci lontani con i corpi, ma stiamo di consequenza scoprendo momento che è importante supplire alle distanze fisiche con i vari strumenti della tecnologia. Le Videochiamate e le Videochat sono uno strumento estremamente prezioso per potere tenere riunioni rimanendo a distanza ma, al tempo stesso, consentendo di incontrarsi e discutere insieme delle scelte e decisioni da prendere. Insomma, ci si può lavorare e non solo fare comoda occasione di incontro con i nostri familiari.
Per molti di noi è l’occasione buona di adottare finalmente in modo professionale strumenti di cui abbiamo consapevolezza da molti anni (e del resto sono nella nostra quotidianità da decenni) e che sinora erano stati solo facoltativi.
Ma attenzione se questa occasione è buona per impadronirci degli strumenti, e diventare utenti consapevoli della tecnologia, significa che li dobbiamo scegliere nella consapevolezza di quali opportunità ci offrono, di quali sono le cautele che dovremo adottare e quali sono i rischi da evitare; sta a noi, così come per non esporci ai contagi, usare la tecnologia tenendo conto della protezione che dobbiamo a noi stessi e agli altri.11 Agli albori dell’informatica e per molti anni abbiamo chiamato “virus” le minacce informatiche perché queste si propagavano sfruttando anche utenti inconsapevoli (anzi, spesso corretti e generosi) che volevano condividere informazioni e file. Questa metafora è significativa e ci invita appunto a comportamenti attenti e consapevoli, perché gli imprevisti e le conseguenze indesiderate sono un rischio inevitabile dell’agire. Non essendo proponibile l’inazione, dobbiamo perciò acquisire consapevolezza e tenere comportamenti accorti.
Nelle righe che seguono, cercherò di illustrare gli aspetti da tenere in considerazione per scegliere un programma per videochiamate, videoconferenze e videochat e come si devono leggere le informative sul trattamento dei dati collegate all’uso di questi programmi, anche facendo esempi molto concreti di programmi diffusi e consigliati, o sconsigliabili.
I giorni del distacco sociale rendono necessario lavorare a distanza, usando una videochat.
È una cosa tecnologicamente fattibile, ma i più attenti tra noi possono chiedersi se oltre che fattibile è giuridicamente possibile e come si debba operare per rispettare le norme cogenti in tema di protezione dei dati personali.
Un professionista che si occupa di questo tema non può che fornire una risposta positiva: questa modalità di lavoro è legale, e, rispettate alcune cautele, è anche una buona alternativa in tutti i casi in cui l’incontro di persona non può essere fatto (o è troppo oneroso).
Però chi decide di operare tramite videochat, deve scegliere consapevolmente il programma da usare, e deve anche attrezzarsi per fornire o rendere disponibili istruzioni e informazioni sia per i clienti a cui si chiede di usare questo strumento sia per i colleghi con cui si concorda di usarlo.
In particolare, nel primo caso preso in esame (chat con “cliente”)è opportuno che una informativa22Il lemma indica quelle informazioni che, oggi e in questo caso secondo l’art. 13 del Regolamento UE 2016/679 (di seguito qui chiamato con l’acronimo italo-francofono RGPD), il titolare del trattamento deve fornire agli interessati. È solo il caso di accennare al fatto che gli utenti non professionisti invece non devono rendere una informativa ogni volta che effettuano un trattamento a carattere esclusivamente “domestico” sia disponibile anche per iscritto. Se poi il rapporto è tra un professionista esperto e un consumatore, è doveroso che l’informativa sia disponibile anche per iscritto ma nel caso in cui vi sia trattamento di categorie particolari di dati personali (quelli che un tempo si chiamavano dati sensibili), è d’obbligo anche il passo successivo e cioè la raccolta di uno specifico consenso al trattamento.
Di seguito sono indicati i criteri suggeriti per scegliere il programma giusto, e sono anche indicati alcuni specifici programmi che possono funzionare bene non solo perché tecnicamente adatti, ma anche perché il trattamento dei dati personali avviene in modo abbastanza corretto (almeno per quello che un utente può verificare).
Purtroppo non esiste “IL” programma perfettamente adatto a tutte le situazioni, tale da soddisfare molte variabili, a volte quasi in contraddizione fra loro.33 I due termini, videochat e videochiamata saranno indicati come sinonimi pur esistendo, in teoria, delle sottili distinzioni: nel caso di “videochat” si intende la possibilità di accostare ad una chiamata “video” che avviene in diretta, anche una “conversazione” in diretta e per scritto (chat). Nel secondo caso (videochiamata) invece il lemma è venuto dalle semplici chiamate “in video” che sono rese possibili a partire dall’avvento della rete UMTS, e che poi si sono tramutate quasi sempre sempre in chiamate che avvengono tramite il protocollo VoIP, quindi tramite il web.
Come logica conseguenza, potremo utilizzarne più di uno: differenti situazioni consigliano differenti programmi, bilanciando in modo diverso i criteri di scelta.
I criteri di scelta del programma adatto a mio parere devono basarsi su:
Qui di seguito è proposta per cenni, l’analisi dei primi tre aspetti mentre un paragrafo più approfondito è dedicato al tema dell’informativa proposta.. Infatti, è essenziale porre cura agli aspetti che più facilmente vengono trascurati: quelli della protezione dei dati personali.
A questo proposito, dovendo scegliere un programma da utilizzare, anche i professionisti dell’informatica spesso non prendono purtroppo in considerazione con la dovuta cautela le politiche di protezione dei dati personali; invece chi scrive ritiene che questi criteri debbano e possano essere cruciali per la scelta dello strumento adatto.
Ovviamente, un programma che viaggia sulla rete e che interconnette più dispositivi deve essere sicuro;anche se sappiamo benissimo che la parola indica un aspetto relativo e non assoluto. Programma sicuro non vuol dire al totale riparo da rischi; non vuol dire cioè che le minacce saranno tutte inefficaci, esattamente come una vettura sicura non è una vettura che non avrà mai incidenti.
Dobbiamo esigere che il programma che scegliamo preveda una cifratura della comunicazione end-to-end, ma dobbiamo anche ricordare che se questo protegge la comunicazione dall’intercettazione, non ci protegge dal rischio che il dispositivo (sorgente o destinatario) sia intercettato!
Quanto al cifratura prescelto dobbiamo controllare che sia considerato sufficientemente robusto e dobbiamo infine verificare che tipo di protezione è assicurata ai metadati che non possono essere cifrati (le identità di chi effettua la videochiamata, la loro localizzazione et cetera).
Per potere usare un programma dobbiamo registrarci. La procedura di registrazione deve essere semplice e snella, ma al tempo stesso deve essere sicura.
In altre parole, se non possiamo accettare la macchinosità che viene richiesta dai certificatori per rilasciare una firma digitale, al tempo stesso non possiamo tollerare che l’invio delle credenziali avvenga su moduli non in SSL oppure accettare che chi ci offre l’account sia a conoscenza della nostra parola chiave.
Sempre in fase di registrazione, sarebbe anche bene controllare come, nel caso, possiamo recuperare le credenziali e come possiamo, nel tempo, cambiarle.4Anni fa era celebre un bug di Skype che, su Mac Os X, non consentiva né la verifica della credenziale né il suo aggiornamento.
Dobbiamo proteggere poi noi stessi e i nostri contatti dalla pervasività di certi fornitori. In modo amabile e dolce, alcuni fornitori cercano infatti di sapere tutto di noi e tutto dei nostri contatti, vogliono (o pretendono di farlo) condividere la nostra rubrica indirizzi in modo da archiviare informazioni utili.5Controllate il vostro numero di telefono in questo DB: sync.me e chiedetevi come sia stato possibile (se ci siete) finirvi dentro. Non è improbabile che uno dei vostri contatti vi abbia venduto (inconsapevolmente) in cambio di un servizio gratuito. Ma il servizio non era gratuito! Semplicemente, il suo prezzo non era esplicito e non era in denaro!
Se poi il servizio che ci viene offerto è collegato ad altri, ci ritroviamo ad accettare inconsapevolmente che il fornitore compili su di noi un profilo assai dettagliato e questo ci espone alla possibilità che tutte le informazioni (dati personali) che ci riguardano, siano usati non soltanto per rendere più efficienti i servizi richiesti, ma anche per rendere delle offerte più appetibili, sfruttando le nostre debolezze (eventualmente) sino a limitare e condizionare la nostra libertà di scelta.6Bisogna sempre ricordare che siamo nella condizione dialettica con i nostri fornitori che Hegel descrive nel rapporto servo-padrone. Più informazioni e più spazio concediamo al nostro fornitore e più si ridurrà la nostra autonomia contrattuale perché si è ridotto il nostro potere negoziale.
Dal momento in cui due persone effettuano una videochiamata tramite il web si è in presenza di una operazione di trattamento di dati personali, che coinvolge più attori secondo ruoli differenti.
Abbiamo almeno7Ormai è abbastanza normale che i software consentano videochiamate tra più persone: quello che anni fa era esclusiva di Skype Premium (a pagamento) e iChat per gli utenti Mac, è oggi disponibile tra più e differenti piattaforme, grazie a più di un software. due interessati che sono gli utenti della chiamata, e poi abbiamo una messe di fornitori che, offrendo ciascuno a vario livello il proprio servizio, rendono possibile la videochat. Da un punto di vista della protezione dei dati personali il loro ruolo è quello di responsabili. Con due utenti ci sono almeno un ISP che rende possibile la chiamata (a questo se ne possono aggiungere altri) e certamente vi è il fornitore del programma usato per la videochiamata. Possono essere da un minimo di due responsabili ad un massimo imprecisato e, forse, imprecisabile.8In alcuni casi particolarmente complessi potrebbero essere coinvolti i gestori della rete informatica a cui sono collegati i dispositivi, ma anche i fornitori del sistema operativo o altri operatori nel caso, ad esempio, di connessioni in VPN.
Questi soggetti sono, per moltissimi aspetti, contitolari o titolari autonomi dei trattamenti,9Il titolare del trattamento è l’ente che effettua la raccolta dei dati e sovrintende alle operazioni di trattamento anche curando gli aspetti di sicurezza con l’ausilio di propri addetti e di uno o più responsabili. perché hanno configurato il sistema e hanno la responsabilità di mantenerlo in buon funzionamento. Accanto a questi soggetti c’è il protagonista di queste righe, il professionista che ha scelto di lavorare facendo uso di videochiamate con propri clienti o colleghi.
In questo caso vi è un autonomo trattamento che ciascun utente della chiamata compie, e anche questo, come abbiamo detto sopra, deve essere accompagnato da una informativa e, in alcuni casi, anche da un consenso. Il consenso tuttavia dovrà essere raccolto esclusivamente in quei casi in cui, per il tema trattato nelle videochat, sia specificamente previsto (es.:categorie particolari di dati personali, come già ricordato sopra10Con il RGPD il consenso al trattamento anche per i dati personali a protezione rafforzata, può essere implicitamente dedotto quando necessariamente previsto dall’ambito del trattamento: un medico o uno psicoterapeuta non devono raccogliere un consenso specifico, la loro prestazione infatti non può che comportare il trattamento di dati sanitari e il consenso è quindi già espresso con la manifestazione di volontà connessa alla richiesta di prestazione. Però, dal momento in cui al trattamento tradizionale e svolto de visu si aggiungono degli strumenti telematici che sono accessori, è dovuta una informazione agli interessati ed anche una raccolta del consenso.)
Questo però non esclude che in una videochiamata effettuata per lavoro, uno dei due utenti, debba fornire una informativa al proprio utente, cliente o paziente, come nel caso in cui liberi professionisti raccolgano informazioni dal cliente per svolgere il servizio richiesto.
Uno dei quattro criteri che devono guidare nella scelta è quello di verificare la qualità dell’informativa fornita.
La condizione più frequente è che raramente le informative vengono lette.
Purtroppo altrettanto spesso non vengono scritte per essere lette; anche a chi abbia scritto informative semplici e piene di informazioni utili, capita di verificare che le stesse non sono state lette.
Eppure, l’informativa, che è croce e delizia della consulenza nell’ambito della protezione dei dati personali;,è come la stella che brilla (o che dovrebbe brillare) su ogni operazione di trattamento, la spia che dovrebbe farci decidere se procedere alle operazioni di trattamento.
Definisce gli obblighi di trasparenza ed è essa stessa quell’obbligo che tutti conoscono, anche i più disinvolti nei confronti delle norme che hanno scelto di ignorare,. Tutti sanno che “l’informativa” serve, quasi tutti la vogliono, e quasi tutti pretendono da un consulente che ne produca una così, come Harry Houdini farebbe sbucare dal nulla una bianca colomba.
Molti non comprendono mai veramente appieno infatti che l’informativa non è un documento universale, valido per ogni occasione, ma che ogni informativa, quando viene preparata correttamente, viene scritta ad hoc, partendo da… un foglio bianco, sebbene esista un palinsesto definito dall’art. 13 del RGPD, che indica le cose che si devono dire in una informativa.
Nelle righe che seguono, usando proprio il palinsesto fornito dal dettato normativo, sono perciò indicati gli elementi che da controllare e che quindi devono essere contenuti in una informativa che riguardi un programma di videochat.
In tutte le informative dovrebbe essere un punto cruciale e fondamentale. Personalmente, ho sempre pensato che debba essere il primo punto da evidenziare,anche quando il vecchio testo dell’art. 13 del d.lg.196/2003 non metteva il titolare del trattamento al primo posto.
Del resto, a ben vedere, quando scarichiamo un programma e ci apprestiamo ad usarlo, il titolare del trattamento è anche il nostro contraente: non è corretto stipulare un contratto e sottoscrivere una licenza per l’uso di un programma informatico senza sapere chi è il nostro licenziante!
Stabilito chi è il titolare è opportuno anche riflettere su come deve essere individuato il titolare ideale e cosa non vogliamo che sia un titolare del trattamento a cui con fiducia consegnamo un trattamento così delicato come una conversazione professionale con un cliente.
Non vogliamo innanzi tutto che sia una società con sede in un Paese dove non esistono tutele per la protezione dei dati personali. Sotto questo punto di vista vanno bene moltissimi Paesi, ma non è augurabile che, ad esempio, il titolare del trattamento abbia sede in Cina.11La Cina oltre a non avere alcuna norma a protezione dei dati personali (come potrebbe mai) ha inserito di recente una clausola nella propria legislazione, che obbliga le società che forniscono servizi informatici, a concedere pieno accesso ai dati trattati al governo, che così potrà agire a tutela degli interessi nazionali.
Una informativa deve essere chiara! Non deve essere cioè un documento leggibile solo da iniziati, e il linguaggio giuridico, per quanto necessario in alcuni casi, deve essere usato senza ricorrere a perifrasi che creano distanza tra il redattore e il lettore, distanza in effetti voluta nei testi normativi più enfatici (e vetusti).
I termini – come precisato sopra – devono essere però tecnicamente inappuntabili: non è augurabile che si usi l’espressione informazioni personali al posto di dati personali, gli uni non sono gli altri nell’uso tecnico (almeno nella tradizione e nel cogente normativo dell’UE).12I dati personali sono le informazioni riferibili ad un interessato individuabile, mentre le informazioni personali sono quelle informazioni che, seppure riferibili astrattamente ad un interessato, non consentono più alcuna individuazione.
Non può essere un testo troppo prolisso. Se una informativa è più lunga di una pagina dattiloscritta non c’è stato lo sforzo di scriverla bene, o, peggio, è stata scritta per perdere tempo e nascondere informazioni cruciali o la loro mancanza.
L’art. 13 del RGPD (o GPDR se amate la versione anglofona del Regolamento) dice chiaramente cosa si deve dire e cosa non si può non dire (sono, in linea di massima, dodici le cose che devono essere dette).
Non è ammissibile censurare nessuno di questi temi.
Oltre che indicare il titolare (o il suo rappresentante nell’UE) si devono indicare i dati personali trattati, le finalità di trattamento, le modalità, qualora il titolare proceda ad operazioni per legittimo interesse, quale è la base giuridica del trattamento, devono essere indicati eventuali trasferimenti fuori dall’UE (cosa molto frequente nel caso di specie), e per quanto tempo i dati saranno conservati,indicando un termine o la logica comportata dalla conservazione degli stessi.13Ed è tautologicamente inaccettabile dire che i dati saranno conservati sino a quando la loro conservazione è necessaria per il trattamento. Tuttavia una simile indicazione che non dice niente, è adottata abbastanza spesso/di frequente nel caso di fornitori di programmi per video chiamate.
Dovranno poi essere anche indicati i diritti: come esercitare il diritto alla portabilità, come esercitare eventualmente il diritto all’accesso ai propri dati personali e quali diritti, tra il diritto di oblio e di opposizione, possono essere esercitati.
Quanto scritto nel testo è tutto vero? Il testo è correttamente scritto?
Come possiamo controllarlo? Per quanto dipendiamo largamente dalla fiducia che accordiamo al nostro fornitore possiamo anche fare alcune verifiche (non è un male: qualsiasi contratto o rapporto contrattuale prevede una dose di fiducia accordata all’altro contraente),
In una buona informativa tutto dovrebbe tornare: se si parla di un titolare che ha sede fuori dell’UE dovremo trovare anche l’indicazione di quale rappresentante è stato nominato nell’UE, o, nel caso di aziende con sede negli USA, del fatto che la società ha sottoscritto l’accordo Privacy Shield.
Se la finalità di trattamento è solo quella di fornire il servizio, non devono essere raccolti dati non pertinenti che al servizio (è un abuso che cercano di fare in molti perché nascondono di avere fini differenti).
Il RGPD non deve essere richiamato letteralmente, tuttavia, se i riferimenti normativi vengono fatti, che siano corretti: non si deve citare che l’art. 13 del RGPD per l’informativa. E non si deve citare una norma non cogente per i cittadini dell’UE (è invece molto comune constatare che viene citata la legge sulla protezione dei dati personali vigente in California).
Quanto è buona, presso le Autorità Indipendenti d’Europa, la fama del titolare che ci offre il servizio? Questo è un buon parametro esterno per valutare l’opportunità di affidarsi al servizio.
Whatsapp, ad esempio, è stata sanzionata da più autorità indipendenti e, insieme al suo proprietario (Facebook) ha mostrato una notevole indifferenza verso il rispetto dei diritti degli interessati e dei doveri creati dalle norme.
Se sto scegliendo quel programma, per quanto uniformi siano i suoi servizi non è accettabile che l’informativa copra tutti i servizi che potenzialmente la società offre.
Le informative di Twitter (che non offre servizi di Videochat) sono un esempio negativo paradigmatico: così generali da rendere impossibile la comprensione del testo, alla luce del servizio richiesto.
Per ogni programma indicato saranno menzionate note relative agli aspetti che sopra abbiamo preso in esame.
Da molti anni (maggio 2011) Skype è una società completamente parte del gruppo che la controlla e sviluppa: Microsoft Corporation.
Skype, sin dagli albori, è stato ritenuto un programma estremamente sicuro, al punto che le procure italiane che, in alcuni a suo tempo hanno effettuato tentativi di intercettazione delle conversazioni, si sono ridotte a dovere installare programmi che intercettassero non la comunicazione ma il dispositivo chiamante (o ricevente).
Ad oggi, il livello di sicurezza viene ritenuto molto elevato, anche se non è mai stato esaminato da soggetti terzi e benché sia fondato sulla sicurezza dei server impiegati.
Skype è inoltre disponibile per molte piattaforme e anche per differenti e molteplici dispositivi, rendendo così facile il suo utilizzo anche per utenti meno attrezzati.
Il procedimento di registrazione, è semplice anche per chi non abbia già un account Skype.
Si basa semplicemente sulla creazione di un nome utente e di una password, passando attraverso una verifica via posta elettronica o numero di telefono.
Dopo alcuni anni, l’aggiornamento della password è consentito e avviene con efficienza.
Come si vede nella schermata di apertura, la registrazione avviene all’interno dei servizi Microsoft, infatti l’indirizzo utilizzato è un sottodominio di live.com che è dominio di proprietà diretta di Microsoft.
Anche leggendo l’informativa, il nome utente e i servizi sono totalmente collegati a Microsoft. Se questo può essere un limite, vi è anche un vantaggio: Microsoft non ha interesse a monetizzare le informazioni che raccoglie sui propri clienti.
Se dovessimo valutare l’informativa di Microsoft per Skype rispetto ai termini normativi e alla sua ideale capacità di informare gli interessati, il nostro giudizio sarebbe impietoso.14 Questo è l’indirizzo disponibile: [https://privacy.microsoft.com/it-it/privacystatement]{.underline} come si può notare non è un indirizzo specifico per i servizi di Skype.
Tuttavia, dopo anni di esperienza professionale alle spalle, e avendo visto una copiosa galleria di orrori sull’argomento, pur conserviando il rigore per i testi che prodotti personalmente per i clienti, valutiamo/to con molta elasticità quelli di terzi.
Possiamo dire che, almeno, l’informativa indica Microsoft come responsabile (sorvoliando sulla mancanza assoluta di indicazioni del ruolo di Skype che è pure società esistente) e che, quantomeno, cita una norma: il California Consumer Privacy Act.
Certo, i termini usati non sono corretti se letti alla luce del RGPD. Certo non si menziona mai che l’utente europeo sarebbe sottoposto alla norma europea e non a quella imposta dallo stato della California. Ma almeno viene detto che esiste l’accordo Privacy Shield e che Microsoft assicura di attenersi alle regole prescritte (per quanto possibile o consentito dal Foia.
Zoom è un programma che nasce in seno alla silicon valley e da parte di un gruppo di informatici proveniente da Cisco Systems.
Il prodotto è da sempre molto concentrato sulla integrazione con altri servizi, altre aziende e sulla sua estrema facilità di uso: è disponibile anche come web application e per molte e differenti piattaforme.
La sicurezza del programma i è stata messa in dubbio: in alcune occasioni la possibilità di violare gli account è stata infatti accertata15https://cve.mitre.org/cgi-bin/cvename.cgi?name=CVE-2018-15715 e in altri sono emersi problemi gravi di sicurezza da parte di ricercatori indipendenti che hanno reso noto vulnerabilità immediate.16https://medium.com/bugbountywriteup/zoom-zero-day-4-million-webcams-maybe-an-rce-just-get-them-to-visit-your-website-ac75c83f4ef5
Questo rende desiderabile adoperare massime cautele nell’uso di Zoom:
La procedura di registrazione avviene in due fasi: un link personalizzato viene generato sulla base della comunicazione di un indirizzo di posta elettronica.
Il link permette di accedere ad una pagina di registrazione per la quale sono anche disponibili una informativa e le condizioni di servizio.
Sembra che buona parte della tracciabilità e della interazione con altri servizi sia pienamente nelle mani degli utenti: decidiamo noi se registrarci usando l’account di Google (sconsigliato), o quello di Facebook (molto sconsigliato!).
Decidiamo noi se integrare i servizi con i calendari digitali e via dicendo.
È una informativa ben migliore di quella che offre Microsoft.
Certo non pare che chi l’ha scritta sia consapevole di cosa sia un dato personale per gli stati dell’Unione Europea,17Nonostante la nozione di “dato personale” sia (volutamente) omessa dal testo normativo, lo scontro culturale tra gli Stati Uniti e l’UE avviene anche e innanzitutto sulla base di questo primo principio. Negli USA (con le differenze dovute tra uno Stato e l’altro) un dato personale è tale solo quando è direttamente identificativo, si parla altrimenti di informazioni personali. In UE invece il dato è personale sempre quando è ragionevolmente riconducibile ad una persona identificata. Sono dati personali quindi anche gli indirizzi IP. ma tutele specifiche vengono riconosciute per gli utenti Europei. Nell’ambito dei servizi erogati agli utenti per le videochat, questa è una delle informative migliori che è dato di leggere in quest’ambito.
A fronte di questi due servizi, che sono i principali e di grande facilità di utilizzo ve ne sono diversi altri che, in alcuni casi, potrebbero essere ottimi e ben adatti (Face Time, Signal, Jitsi).
In linea di massima, volendone adottare uno, è utile tenere conto che è sempre consigliabile scegliere servizi basati su piattaforme aperte o venduti da società che non hanno un modello imprenditoriale che prevede la monetizzazione delle informazioni raccolte presso gli utenti. Per questo motivo, è sempre sconsigliabile usare i servizi di società che integrano i propri servizi con i propri Social Network o con i propri motori di ricerca.18Sì, si allude chiaramente a Facebook che controlla anche WhatsApp e a Google che offre Google Duo e Google Hangouts.