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Il buongiorno, si vede dal mattino?

Il 20 gennaio sera una bambina è stata ricoverata in un ospedale nel reparto di rianimazione. Dai racconti forniti dai genitori sembrerebbe che nel bagno di casa sua, dove viveva con i genitori e una sorella, abbia stretto al proprio collo una cintura elastica provocandosi un soffocamento che, dopo alcune ore di coma è risultato comunque fatale.

I genitori hanno raccontato che, a parer loro, la figlia si stava riprendendo con il cellulare per inserire il filmato su Tik Tok, e immaginano che avesse aderito ad una sorta di competizione emulativa che l’ha spinta ad indursi il soffocamento con la cintura elastica.

La procura ha aperto il fascicolo, sequestrato il telefono che, secondo fonti giornalistiche, la bambina aveva ricevuto in dicembre in regalo dai genitori. Il telefono dovrà essere oggetto di una perizia forense, nella quale il primo ostacolo è superare il codice di sblocco che i genitori non conoscono.

Il 22 gennaio, l’Autorità Garante per la protezione dei dati personali è intervenuta nell’ambito di una istruttoria che riguarda Tik Tok, e con proprio provvedimento ha imposto una limitazione del trattamento a Tik Tok, chiedendo che il titolare proceda ad una limitazione:

provvisoria del trattamento, vietando l’ulteriore trattamento dei dati degli utenti che si trovano sul territorio italiano per i quali non vi sia assoluta certezza dell’età e, conseguentemente, del rispetto delle disposizioni collegate al requisito anagrafico;

Un controllo superficiale effettuato il 26 gennaio pare non avere ottemperato del tutto a questa disposizione, per quanto questa risulti effettivamente di difficilissima attuazione.

Il provvedimento del 22 gennaio viene da lontano, l’istruttoria dell’Autorità è cominciata a marzo 2020 ed è sfociata in un provvedimento del 22 dicembre 2020 con il quale sono stati posti degli interrogativi a Tik Tok per cui è attesa risposta il 29 gennaio.

Il caso citato all’inizio non ha preoccupato solo l’Autorità Garante ma ha agitato un lieve dibattito a livello nazionale con proposte che, per l’ennesima volta, sono sfociate in idee che puntano alla registrazione degli utenti di servizi solo previo accertamento delle identità. Molti esponenti si sono espressi anche in modo poco informato pensando che semplici norme di divieto possano essere efficaci e ignorando alcuni aspetti della realtà odierna circa l’uso di social network e altri servizi digitali tramite telefoni e computer.

Nelle righe che seguono proverò ad ipotizzare quali reali pericoli si stanno palesando o si sono già palesati, e poi inquadrerò i rilievi sostanziali mossi a Tik Tok da parte dell’Aurorità Garante.

I pericoli dei social network

Non v’è alcun dubbio che un uso incauto di qualsiasi servizio (anche analogico) comporta dei rischi. I social network non di rado sono improntati ad una immediatezza che per scelta anche meditata di chi li gestisce, tende a nascondere i pericoli e la doverosità di certe precauzioni.

In ogni caso è evidente che i social network non sono posti adatti a bambini. Persino Tik Tok, Facebook, Instagram e Snapchat, dicono apertamente di offrire dei servizi che non sono adatti ai minori di tredici anni e quindi dove la loro presenza non è consigliabile.

I minori quindi che utilizzano questi servizi stanno agendo ignorando delle cautele che, pur essendo non sempre escplicite ed evidenti, al tempo stesso sono comunque presenti e scattano in modo chiaro dal momento che l’indicazione di una data di nascita anteriore ai tredici anni, porta all’esclusione dalla registrazione.

Quindi, ogni minore di tredici anni che è iscritto ad uno di questi servizi lo fa dopo avere mentito sulla propria identità ed età.

Al tempo stesso però è indubbiamente vero che i minorenni che utilizzano quotidianamente i social network sono milioni, Nielsen stima che possano essere più di un milione ogni mese, e non possiamo sapere quanti degli utenti che si collocano siano nella fascia 13-18 siano in verità inferiori ai tredici anni, ma il fenomeno esiste e non è del tutto marginale.

Chi è responsabile?

Il caso di cronaca vede una bambina deceduta per un incidente. Non sappiamo se con responsabilità penali di terzi, ma certamente è un incidente che, anche qualora non avesse dei responsabili diretti, è tragico e profondamente doloroso.

Quello che però non è provato è la correlazione con Tik Tok o altro servizio legato ad Internet. E questo vale per questo caso ma anche per altri.

Al tempo stesso qualora ci fosse una labile correlazione provata o anche una diretta correlazione provata, dobbiamo comprendere se e quanto questo porta ad una responsabilità oggettiva, ad una chiamata in causa diretta da parte di chi gestisce questi servizi.

Se si fa una ricerca su Internet con Google usando i termini “muore imitando superman” si trovano riportati diversi casi di cronaca del passato che citano incidenti tragici avvenuti che vedono protagonisti dei bambini, molto piccoli, che per suggestioni o emulazioni sfortunate, hanno rischiato la vita o sono persino morti in alcuni casi. Sono casi marginali e del tutto infrequenti ma purtroppo che si sono verificati.

Nessuno ha mai incolpato di questi accaduti Superman o altro fumetto o altra figura fantastica di superereoe e nemmeno i produttori dei film o dei fumetti relativi. E, per fortuna aggiungerei, non ha avuto alcun successo il tentativo di chiamare in responsabilità per fatti criminali avvenuti, i produttori e gli autori di Natural Born Killers film che ha visto alla regia Oliver Stone e Quentin Tarantino alla sceneggiatura.

Personalmente trovo che una parte non indifferente dell’Autorità Garante dovrebbe essere indirizzata alla responsabilizzazione degli adulti perché si rendano conto che, consentire ad un minore di tredici anni di usare Tik Tok, Facebook e Instagram, significa consentire ad un bambino di frequentare un postribolo, un club di poker, un club di cinefili appassionati di film horror o una fonderia.

Sono posti così poco adatti a bambini che gli stessi gestori del luogo, che hanno l’interesse ad allargare il più possibile la propria base utenti, avvertono i bambini di non iscriversi.

Un bambino di dieci anni che usi un telefono moderno ha accesso ad un dispositivo che è connesso ad Internet. Usa una SIM che – per legge – non può essere a lui intestata, questa SIM fa riferimento ad un contratto che non lo vede come parte, perché per legge non può esserne parte.

Ci sono quindi molti avvertimenti per chi esercita la funzione genitoriale, che quello che si sta consentendo ha dei profili di rischio e penso che ci siano certamente e inevitabilmente dei minori che possono ingannare, superare i controlli, e aggirare i divieti compiendo accessi e indagini su Internet.

I rimedi hanno dei vantaggi?

Sinora, nel dibattito che si è ascoltato troppe persone hanno semplicemente pensato che la soluzione possa essere un divieto di utilizzo o, ancora una volta, l’uso di documenti univocamente associati alla creazione di un profilo utente.

Se si deve fronteggiare il fenomeno di minori che si iscrivono a servizi aggirando un divieto esplicito, mi chiedo cosa li frenerebbe, dato che sono, di fatto, proprietari di un telefono connesso ad Internet con l’autorizzazione genitoriale, di trafugare la carta d’identità di un genitore (o anche di usarla con il suo permesso) per registrarsi a tale servizio.

Questo sistema quindi non credo sia efficace per frenare il timore che minori siano danneggiati da ambienti non consono alla loro età.

Ma prima che pensare a nuove norme che il legislatore degli ultimi lustri, pensa siano sempre utili, sempre migliori quando impongono sanzioni più draconiane e sempre efficaci per il solo fatto di essere state scritte, trovo che sia più utile valutare come funzionino le norme esistenti e se siano state rispettate.

E anche quanto sia possibile farle rispettare.

I rilievi del Garante

Nei provvedimenti di gennaio e di dicembre l’Autorità Garante ha espresso rilievi su questi aspetti:

  • scarsa attenzione alla tutela dei minori;
  • facile aggirabilità del divieto di iscrizione;
  • informativa gli utenti poco chiara;
  • impostazioni predefinite poco rispettose della privacy.

In effetti Tik Tok consente l’iscrizione a tutti gli utenti che abbiano compiuto tredici anni per evitare la registrazione di minori di tredici anni, invita gli utenti a comunicare la propria data di nascita allo scopo preciso di costringerli ad una dichiarazione falsa qualora chi desidera iscriversi ha meno di tredici anni.

Questa scelta di consentire la registrazione dei minor di quattordici anni, ignora completamente che la legislazione italiana, che ha attuato una deroga prevista dal Regolamento, consente l’iscrizione di minori di quattordici anni, solo previo accertamento che il consenso sia espresso da qualcuno che eserciti la funzione genitoriale.11L’articolo del Codice Privacy è il 2-quinquies, che attua una deroga prevista dal Regolamento all’art. 8

Si può comprendere come sia facile per un/una minore di tredici anni (come nel caso riportato in apertura), iscriversi: gli basta dichiarare una data di nascita falsa (anteriore a quella reale), effettivamente gli serve anche avevere accesso ad un servizio di posta elettronica o a un numero di cellulare, infatti dopo la prima fase di registrazione il sistema invia un codice che validerà l’iscrizione. Ovviamente, questa procedura è perfettamente aggirabile da un minore di tredici anni a cui sia stato consegnato un telefono connesso ad Internet di cui abbia pieno accesso.

L’informativa resa agli utenti non è particolarmente scorrevole (sono 14 pagine dattiloscritte e 4.710 parole nella versione oggi resa disponibile del Luglio 2020). È sì presente una versione sintetica, ma è al tempo stesso evidente e chiaro che è scritta in un linguaggio destinato non solo a persone adulte, ma anche a persone adulte che hanno facilità di comprendere i molti aspetti che sono semplicemente impliciti nelle righe scritte da Tik Tok, anche usando con disinvoltura un linguaggio non sempre chiaro ed esplicito.

Le impostazioni predefinite prevedono per un utente che si registra, un profilo pubblico e il consenso a pubblicità personalizzate, è vero che le impostazioni possono essere variate, ma è vero che non viene chiesta attenzione a questi aspetti da parte dell’app (che ho verificato su iOs), e non viene raccolto alcun consenso specifico.

Gli oggettivi aspetti critici visti da me

Tutti i rilievi mossi dall’Autorità Garante appaiono fondati. Quello che lascia perplessi è la scelta di imporre una limitazione di trattamento che tecnicamente richiedere, di fatto, una massiccia operazione di raffronto, di raccolta e validazione di dati personali originariamente non accertati.

Nei giorni scorsi ho cercato di accertare se questa limitazione sia attiva, e il dubbio è che ancora diversi contenuti siano inseriti e resi pubblici da minori di quattordici anni o comunque con il coinvolgimento di molti minori di tredici anni.22 Il provvedimento non specifica se i dati per cui sia attiva la limitazione di trattamento riguardano solo gli utenti o anche i filmati che ritraggano minori di tredici anni. L’indeterminatezza dell’obbligo farebbe propendere quasi per la seconda ipotesi, ma, nonostante i video siano classificati e analizzati da bot, credo che per il titolare del trattmento sia ai limiti dell’oggettivamente impossibile imporre una limitazione che non riguardi solo gli utenti ma anche i contenuti. Quando alla limitazione per gli utenti, posto che qualsiasi utente iscritto ha dichiarato, al momento dell’iscrizione, di avere già compiuto tredici anni, Tik Tok ha la difficoltà di individuare tra i propri utenti, anche quelli che hanno dichiarato sedici anni (o quindici) avendone in realtà meno di quattordici (e il caso di cronaca testimonia come esistono utenti attivi con dieci anni).

Oltre a questo desta qualche perplessità l’adozione di un simile provvedimento:

  • a sette giorni dalla scadenza del termine imposto a Tik Tok per fornire chiarimenti rispetto al provvedimento del 22 dicembre;
  • esplicitando che una delle ragioni (se non la ragione) che motivano la limitazione, è il caso di cronaca che viene chiaramente richiamato nel provvedimento:

CONSIDERATO che recenti articoli di stampa hanno riportato la notizia del decesso di una bambina di 10 anni a seguito di pratiche emulative messe in atto in relazione alla sua partecipazione alla predetta piattaforma e che l’iscrizione alla stessa non risulta essere stata sin qui smentita dalla Società;

Va ricordato che, tristemente, non esiste alcuna ragione per la tutela dei dati personali della minorenne deceduta. Il diritto alla protezione dei dati personali non si estende, in un caso come questo, a dopo il decesso. Al tempo stesso va ricordato che, sinora, non c’è alcuna correlazione certa tra quanto avvenuto ed alcun social network.

Gli articoli di stampa richiamati dall’Autorità Garante in verità fanno illazioni, non riferiscono alcuna fonte certa (i genitori stessi non hanno alcuna informazione ma solo delle vaghe idee che sono certamente confuse dal dolore e lutto tremendo che hanno patito), ed anzi fanno riferimento ad articoli e notizie che già più volte, in passato, sono state ritenute, dopo un primo momento, casi di allarmismo esagerato.

Iscrizione di inferiori di quattordici anni

È certamente vero che la violazione formale di Tik Tok è documentata in modo evidente: il titolare del trattamento consente ai tredicenni di registrarsi e non accerta in alcun modo che la loro registrazione avvenga con il consenso e l’assistenza di chi esercita la legittima potestà genitoriale.

Tik Tok quindi non rispetta la norma Europea e nemmeno quella nazionale (che è più permissiva visto che ha abbassato il limite da 16 anni a 14).

In difesa di Tik Tok, dovendo ammettere la censura di avere consentito l’iscrizione di tredicenni, si può dire che per ogni utente raccolgono la data di nascita e che legittimamente si basano su quella indicazione essendo allo stato dell’arte, altre soluzioni, tecnicamente troppo onerose.

Nel dibattito pubblico il caso di cronaca ha scatenato una serie di idee molte delle quali preoccupanti: non è certo ragionevole e consigliabile risolvere il problema ponendo a queste società (Tik Tok e non solo), l’onere di trattare ulteriori dati personali, peggio se identificativi, peggio ancora se identificativi che accertano identità ed età.

Traferimento dati all’estero

Tik Tok è società di diritto irlandese con sede a Dublino. Lì ha fissato il suo stabilimento principale, tuttavia è informazione nota al pubblico che la società è controllata (forse interamente partecipata) da Byte Dance società avente sede legale a Pechino e quindi totalmente appartenente al diritto e all’influenza della Cina Popolare.33Il trasferimento dei dati personali fuori dall’UE e verso stati per i quali non è stata dichiarata l’adeguatezza (ai sensi dell’art 45 del RGPD) deve essere soggetto a garanzie adeguate sottoscritte da clausole particolarmente vincolanti. Nel caso della Cina Popolare, senza che mai ci sia stato – ancora – un pronunciamento ufficiale, è legittimo ipotizzare che sia impossibile offrire delle effettive garanzie: in particolare lo stato Cinese non riconosce legittimità alcuna, pare, all’inviolabilità del domicilio digitale, e richiede in molti casi un accesso diretto ai dati conservati nei confini controllati. Del resto i principi alla base della protezione dei dati personali delle norme nate in UE non possono ontologicamente essere recepiti in un ordinamento che è ancora improntato ad una superiorità e preminenza assoluta dello stato sugli interessi dei privati.

Circa il trasferimento dei dati l’informativa di Tik Tok dice:

I dati personali che raccogliamo presso di te saranno trasferiti e archiviati in una destinazione al di fuori dello Spazio Economico Europeo (“SEE”).

Laddove trasferiamo i tuoi dati personali in paesi al di fuori dello SEE, lo facciamo ai sensi di contratti modello della Commissione Europea per il trasferimento di dati personali in paesi terzi (vale a dire clausole contrattuali standard) ai sensi della Decisione della Commissione 2004/915/CE o 2010/87/UE (a seconda dei casi) o in linea con il meccanismo di sostituzione approvato ai sensi della normativa UE. Per una copia di queste Condizioni Contrattuali Standard, ti invitiamo a contattarci tramite il modulo su https://www.tiktok.com/legal/report/privacy

Il titolare non sta affatto specificando alcun ruolo per il trattamento, né viene evidenziato il ruolo (eventuale) della casa madre, né viene spiegato in quali Paesi vengono trasferiti o per quali finalità o per quali tempi. È quindi evidente che questa parte dell’informativa non rispetta la clausola dell’art. 13 del Regolamento:44L’art. 13 è la norma che contiene le informazioni che il titolare del trattamento deve rendere disponibili all’interessato, alla lettera f) del primo paragrafo si specifica che il titolare deve comunicare: “ove applicabile, l’intenzione (…) di trasferire dati personali a un Paese terzo o a un’organizzazione internazionale e l’esistenza o l’assenza di una decisione di adeguatezza della Commissione, o nel caso dei trasferimenti di cui all’articolo 46 o 47, o all’articolo 49, secondo comma, il riferimento alle garanzie appropriate o opportune e i mezzi per ottenere una copia di tali dati o il luogo dove sono stati resi disponibili”

  • non viene indicato alcuno dei Paesi verso cui avverrebbe il trasferimento;
  • non viene indicato niente circa la presenza di decisioni di adeguatezza;
  • non viene indicata nessuna delle garanzie stabilite, ma solo l’oggetto giuridico che le contiene.

Il titolare del trattamento

L’Autorità Garante non ha evidenziato criticità o difetti rispetto all’indicazione del titolare del trattamento, eppure l’indicazione è tutto fuorché chiara, sia in termini formali (non si usa mai l’espressione “titolare del trattamento“) che in termini sostanziali:

Benvenuto in TikTok (la “Piattaforma”). È nostro impegno proteggere e rispettare la tua privacy e questa informativa stabilisce le basi su cui trattare i dati personali che raccogliamo dall’utente o che lo stesso ci fornisce. Laddove si faccia riferimento a “TikTok”, “noi” o “ci”, nella presente Informativa sulla Privacy, si alluderà a TikTok Technology Limited, una società con sede legale in Irlanda (“TikTok Ireland”), e TikTok Information Technologies UK Limited (“TikTok UK”), una società con sede legale nel Regno Unito.

Come si può notare nessun riferimento alla società controllante, nessun riferimento alle società o ai rapporti tra loro. Più in avanti, indicando il riferimento per i contatti, si ripeteranno le stesse informazioni.

Gli altri social network esistenti

L’Autorità Garante ha stigmatizzato il comportamento di Tik Tok e il fatto che si è scelto di consentire la registrazione di minorenni anche minori di quattordici anni, senza rispettare le cautele e le misure di garanzia che il Regolamento e la norma nazionale prescrivono.

Tuttavia devo dire che un esame veloce fatto sui più diffusi popolari servizi di connessione sociale esistenti su Internet ha dato identici risultati.

Servizio Età minima Procedura
Facebook 13 anni indic. data di nascita
Instagram 13 anni indic. data di nascita
Snapchat 13 anni indic. data di nascita
Tinder 18 anni indic. data di nascita

In più, Instagram mette delle indicazioni per aiutare/assistere i genitori i cui figli si siano registrati, tali indicazioni sono certamente coerenti con le politiche aziendali di Facebook ma sono in esplicito disprezzo delle norme esistenti in UE e in Italia:

Comprendiamo le tue preoccupazioni sull’uso della nostra applicazione da parte di tuo figlio o tua figlia, ma purtroppo non possiamo fornirti l’accesso al suo account né intraprendere alcuna azione sull’account in seguito alle tue richieste. In generale, le leggi sulla privacy non ci consentono di fornire l’accesso non autorizzato a un account a una persona diversa dal titolare.

Tieni presente che tutti gli utenti di età superiore ai 13 anni sono autorizzati ad avere un account e rientrano nell’ambito di questa normativa.

In altre parole sta affermando ak genitore di un tredicenne, che non ha alcuno strumento per amministrare l‘account che il figlio ha registrato presso di loro, ignorando completamente che questa registrazione è avvenuta violando una norma imperativa e tenendo un comportamento illecito che, in qualche modo, vede Facebook corresponsabile.

Come si può vedere tutti i servizi, incluso Tinder, si accontentano di una autodichiarazione dell’utente e non accertano in alcun modo la correttezza o veridicità di questo dato personale comunicato.

Google fa eccezione

In questo contesto fa eccezione Google che, qualora si voglia registrare un account a nome di un minore di quattordici anni, chiede che la registrazione sia assistita anche da un genitore che avrà a disposizione qualche strumento di controllo e co-gestione dell’account.

Google ha quindi preso consapevolezza dell’esistenza di una norma e cerca di farvi fronte.

Toccherà anche agli altri?

Quando ho iniziato a scrivere queste righe mi chiedevo, sibillinamente, se l’Autorità Garante avesse deciso che il problema riguardasse solo Tik Tok, dato che, come ho notato sopra, identicamente a Tik Tok agiscono anche tutti gli altri principali giocatori del mercato.

Certo, il Garante si è lamentato anche di altri aspetti che certamente riguardano Tik Tok in modo più specifico, certamente Facebook è in grado di offrire migliori garanzie sul trasferimento dei dati (non esente da problemi tuttavia).

L’Autorità Garante nella data del 27 gennaio ha iniziato a chiarire questa domanda: Facebook e Instagram sono i due servizi che saranno interessati da un fascicolo che ha lo scopo di accertare la presenza di minori e le misure di sicurezza adottate.

Lo stato dell’arte, tuttavia, non mi pare che offra soluzioni sicure per accertare l’identità degli utenti. È vero che si può mentire sulla propria data di nascita, ma è vero anche che, all’atto della registrazione è difficile pensare ad un sistema che possa evitare la presenza di un terzo (sia esso un soggetto o un documento affidabile), ed è vero che a quel punto, caricheremmo i titolari di questi servizi di ancora più dati da archiviare.

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Note
1 L’articolo del Codice Privacy è il 2-quinquies, che attua una deroga prevista dal Regolamento all’art. 8
 
2 Il provvedimento non specifica se i dati per cui sia attiva la limitazione di trattamento riguardano solo gli utenti o anche i filmati che ritraggano minori di tredici anni. L’indeterminatezza dell’obbligo farebbe propendere quasi per la seconda ipotesi, ma, nonostante i video siano classificati e analizzati da bot, credo che per il titolare del trattmento sia ai limiti dell’oggettivamente impossibile imporre una limitazione che non riguardi solo gli utenti ma anche i contenuti. Quando alla limitazione per gli utenti, posto che qualsiasi utente iscritto ha dichiarato, al momento dell’iscrizione, di avere già compiuto tredici anni, Tik Tok ha la difficoltà di individuare tra i propri utenti, anche quelli che hanno dichiarato sedici anni (o quindici) avendone in realtà meno di quattordici (e il caso di cronaca testimonia come esistono utenti attivi con dieci anni).
 
3 Il trasferimento dei dati personali fuori dall’UE e verso stati per i quali non è stata dichiarata l’adeguatezza (ai sensi dell’art 45 del RGPD) deve essere soggetto a garanzie adeguate sottoscritte da clausole particolarmente vincolanti. Nel caso della Cina Popolare, senza che mai ci sia stato – ancora – un pronunciamento ufficiale, è legittimo ipotizzare che sia impossibile offrire delle effettive garanzie: in particolare lo stato Cinese non riconosce legittimità alcuna, pare, all’inviolabilità del domicilio digitale, e richiede in molti casi un accesso diretto ai dati conservati nei confini controllati. Del resto i principi alla base della protezione dei dati personali delle norme nate in UE non possono ontologicamente essere recepiti in un ordinamento che è ancora improntato ad una superiorità e preminenza assoluta dello stato sugli interessi dei privati.
 
4 L’art. 13 è la norma che contiene le informazioni che il titolare del trattamento deve rendere disponibili all’interessato, alla lettera f) del primo paragrafo si specifica che il titolare deve comunicare: “ove applicabile, l’intenzione (…) di trasferire dati personali a un Paese terzo o a un’organizzazione internazionale e l’esistenza o l’assenza di una decisione di adeguatezza della Commissione, o nel caso dei trasferimenti di cui all’articolo 46 o 47, o all’articolo 49, secondo comma, il riferimento alle garanzie appropriate o opportune e i mezzi per ottenere una copia di tali dati o il luogo dove sono stati resi disponibili”
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